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Dal 1° aprile 2022 sarà obbligatoria la firma digitale per l’inoltro delle pratiche telematiche al registro delle imprese\Rea. Per tutte le imprese, e per ogni tipologia di pratica camerale, sarà obbligatoria la sottoscrizione dei modelli con la firma digitale del titolare e\o legale rappresentante dell’impresa stessa. Non sarà più possibile utilizzare la procura speciale.

Dal 1° Aprile entrerà in vigore l’art. 5 del D.lgvo dell’8 novembre 2021 n.183. Decreto che riorganizza la complessità dei servizi di trasmissione delle domande telematiche. Riorganizzazione già avviata da altre Camere di Commercio che renderà la firma digitale (smart card) dotazione obbligatoria per tutte le imprese, anche ditte individuali, eliminando definitivamente la procura speciale.

Non sarà più possibile nominare l’intermediario come procuratore per la sottoscrizione digitale delle proprie pratiche telematiche al registro delle imprese. L’imprenditore dovrà dotarsi di firma digitale, che entra come dotazione obbligatoria dell’impresa, per la sottoscrizione digitale di tutti gli adempimenti da effettuare presso la camera di commercio di competenza.

I soggetti interessati dovranno munirsi per tempo di firma digitale. Potranno richiederla presso i nostri uffici previo appuntamento (accedendo al pannello dedicato cliccando qui!) munendosi di documento di riconoscimento e tessera sanitaria, entrambi in corso di validità ed in buono stato di conservazione (da presentare in originale, NO FOTOCOPIA), oppure recarsi al più vicino ufficio della camera di commercio.

Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea consentirà di dare completa attuazione all’art. 31 della Legge 340/2000, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato/legittimato alla presentazione delle domande al Registro Imprese, rispondendo pienamente all’esigenza di assicurare certezza sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento.

L’Intermediario (colui che cura materialmente la sola trasmissione della pratica) potrà  “inviate”  telematicamente le istanze al Registro delle Imprese, non potendosi però qualificare come “dichiarante”, e quindi non potrà più a tale titolo l’istanza di iscrizione o di deposito, che deve invece riportare i dati dell’amministratore\titolare dell’impresa.


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Deposito pratiche telematiche REA: eliminata la procura speciale

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